Le imprese dovranno rendicontare i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo mediante un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale e da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Si precisa che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma dovrà comunque contenere l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti e dovrà essere altresì certificato e periziato.
Ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio di riferimento.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione. In questi casi sono ammissibili, entro il limite massimo le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.
La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio, ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
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